Art. 8.
(Diagnosi preimpianto).

      1. Prima di procedere all'impianto dell'embrione deve essere effettuata, con una metodologia che limitando i rischi per l'embrione fornisca le maggiori garanzie di accuratezza

 

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e di completezza di indagine, una diagnosi in ordine allo stato di salute dello stesso e all'esistenza di patologie rilevanti.
      2. I soggetti richiedenti devono essere informati del risultato dell'indagine effettuata ai sensi del comma 1. La donna può, ove risultino rischi di gravi malformazioni o di importanti patologie a carico dell'embrione, revocare il proprio consenso all'impianto. Gli atti di revoca devono essere trasmessi al giudice tutelare, il quale procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6.